Convenzione›Titolo II
Art. 23
In vigore dal 1 lug 1964
Il concorso della Comunità alla realizzazione di taluni progetti o
programimi può assumere la forma di partecipazione a finanziamenti ai quali possono contribuire in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali o autorità e istituiti di credito e di sviluppo degli Stati associati o degli Stati membri.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-23