Art. 23
ConvenzioneTitolo II

Art. 23

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In vigore dal 1 lug 1964
Il concorso della Comunità alla realizzazione di taluni progetti o programimi può assumere la forma di partecipazione a finanziamenti ai quali possono contribuire in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali o autorità e istituiti di credito e di sviluppo degli Stati associati o degli Stati membri.
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