Convenzione›Titolo II
Art. 26
In vigore dal 1 lug 1964
L'impiego degli importi destinati al finanziamento di progetti o di
programmi, in applicazione delle disposizioni del presente Titolo, deve essere conforme alle destinazioni decise ed avvenire nelle migliori condizioni economiche.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-26