Convenzione›Titolo II
Art. 28
In vigore dal 1 lug 1964
La mancata ratifica della presente Convenzione da parte di uno
Stato associato, alle condizioni contemplate dall', o la denuncia della Convenzione, in conformità dell', implica per le Parti Contraenti l'obbligo di adeguare l'importo degli aiuti finanziari fissato dagli .
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-28