Convenzione›Titolo V
Art. 62
In vigore dal 1 lug 1964
La presente Convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di ciascuno Stato associato e da ciascuno Stato associato nei confronti della Comunità con un preavviso di sei mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-62