Protocollo 1›Titolo V
Art. 1
In vigore dal 1 lug 1964
PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL' DELLA
CONVEZIONE DI ASSOCIAZIONE
Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
1. Ai fini dell'applicazione dell' della Convenzione,
ciascuno Stato associato comunica al Consiglio di Associazione, entro un termine di due mesi a decorrere dall'entrata, in vigore della Convenzione, la sua tariffa doganale oppure l'elenco completo dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi riscossi a tutto il 31 dicembre 1962 su prodotti importati, indicando i dazi e le tasse applicabili ai prodotti originari degli Stati membri e degli altri Stati associati, e quelli applicabili ai prodotti originari dei paesi terzi nonché i dazi riscossi all'esportazione.
In detta comunicazione ciascuno Stato associato specifica tra i
dazi e le tasse di cui al comma precedente quelli che, a suo parere, rispondono alle necessità del proprio sviluppo e ai bisogni della propria industrializzazione o che hanno per scopo di alimentare il proprio bilancio. Esso indica inoltre i motivi del loro mantenimento o della loro istituzione.
2. A richiesta della Comunità, si hanno consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle tariffe doganali o sugli elenchi di cui al paragrafo 1. Se entro il termine di tre mesi non è presentata alcuna domanda, di consultazione, si ritiene che il Consiglio di Associazione abbia preso atto delle tariffe o degli elenchi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-1