Protocollo 2›Titolo V
Art. 1
In vigore dal 1 lug 1964
PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL' DELLA
CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE.
Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
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Per ogni prodotto originario degli Stati membri soggetto,
all'importazione nel territorio di uno Stato associato, a restrizioni quantitative o a misure di effetto equivalente, questo stesso Stato associato istituisce un contingente globale aperto senza discriminazioni agli Stati membri diversi da quello che beneficia già della libertà d'importazione.
Se il Consiglio di Associazione constata che le importazioni di un prodotto, durante due anni consecutivi, sono state inferiori ai contingenti aperti in applicazione del seguente , lo Stato associato sopprime il contingentamento di questo prodotto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-1-2