Protocollo 2›Titolo V
Art. 3
In vigore dal 1 lug 1964
.
Ciascuno Stato associato apre all'importazione dei prodotti
originari degli Stati membri, al più tardi il 1 febbraio di ogni anno, i contingenti stabiliti in conformità dell'.
Tali misure, nonché quelle di cui al seguente , vengono pubblicate nella Raccolta degli atti ufficiali dello Stato interessato e sono inoltre comunicate al Consiglio di Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-3-2