Protocollo 2Titolo V

Art. 3

In vigore dal 1 lug 1964
. Ciascuno Stato associato apre all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri, al più tardi il 1 febbraio di ogni anno, i contingenti stabiliti in conformità dell'. Tali misure, nonché quelle di cui al seguente , vengono pubblicate nella Raccolta degli atti ufficiali dello Stato interessato e sono inoltre comunicate al Consiglio di Associazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-3-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo