Protocollo 5
Art. 2
In vigore dal 1 lug 1964
.
I progetti sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili o
mediante prestiti a condizioni speciali, o mediante prestiti concessi dalla Banca con eventuale abbuono d'interessi, oppure contemporaneamente mediante diversi di questi mezzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-2-3