Protocollo 5
Art. 5
In vigore dal 1 lug 1964
.
Le autorità competenti degli Stati associati sono responsabili
dell'esecuzione dei progetti presentati dal loro Governo e finanziati dalla Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-5-2