Protocollo 5

Art. 10

In vigore dal 1 lug 1964
. I Governi degli Stati associati ed, eventualmente gli istituti o altri organismi specializzati degli Stati membri o degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzione dei programmi di cooperazione tecnica che hanno presentato i Governi.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-10

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