Protocollo 5
Art. 9
In vigore dal 1 lug 1964
.
Le azioni di finanziamento della Comunità nel settore della
cooperazione tecnica comprendono in particolare:
a) l'invio negli Stati associati, dietro loro, richiesta, di
esperti, consiglieri, tecnici e istruttori per una determinata missione e per un periodo di tempo limitato;
b) la fornitura di materiale per esperimenti e dimostrazioni;
c) l'elaborazione di studi riguardanti le prospettive di sviluppo
e di diversificazione dell'economie degli Stati associati o problemi che interessano tutti gli Stati associati quali l'elaborazione e la diffusione di progetti-tipo per taluni edifici o studi di mercato;
d) l'assegnazione di borse di studio per la formazione di
personale dirigente nelle università e negli istituti specializzati degli Stati associati ovvero degli Stati membri quando noni ne esistano negli Stati associati;
e) la formazione professionale mediante assegnazione di borse o tirocini negli Stati associati ovvero negli Stati membri quando non sia possibile negli Stati associati;
f) l'organizzazione di corsi di formazione di breve durata per i cittadini degli Stati associati;
g) l'informazione generale e la documentazione destinate a
favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati, lo sviluppo degli scambi fra tali Stati e la Comunità nonché la realizzazione degli obiettivi del Fondo.
Storico versioni
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