Protocollo 5

Art. 9

In vigore dal 1 lug 1964
. Le azioni di finanziamento della Comunità nel settore della cooperazione tecnica comprendono in particolare: a) l'invio negli Stati associati, dietro loro, richiesta, di esperti, consiglieri, tecnici e istruttori per una determinata missione e per un periodo di tempo limitato; b) la fornitura di materiale per esperimenti e dimostrazioni; c) l'elaborazione di studi riguardanti le prospettive di sviluppo e di diversificazione dell'economie degli Stati associati o problemi che interessano tutti gli Stati associati quali l'elaborazione e la diffusione di progetti-tipo per taluni edifici o studi di mercato; d) l'assegnazione di borse di studio per la formazione di personale dirigente nelle università e negli istituti specializzati degli Stati associati ovvero degli Stati membri quando noni ne esistano negli Stati associati; e) la formazione professionale mediante assegnazione di borse o tirocini negli Stati associati ovvero negli Stati membri quando non sia possibile negli Stati associati; f) l'organizzazione di corsi di formazione di breve durata per i cittadini degli Stati associati; g) l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati, lo sviluppo degli scambi fra tali Stati e la Comunità nonché la realizzazione degli obiettivi del Fondo.
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