Protocollo 5
Art. 10
83 / 161In vigore dal 1 lug 1964
.
I Governi degli Stati associati ed, eventualmente gli istituti o
altri organismi specializzati degli Stati membri o degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzione dei programmi di cooperazione tecnica che hanno presentato i Governi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-10