Convenzione

Art. 10

In vigore dal 1 lug 1964
Le disposizioni degli lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e ai transito giustificati da motivi di moralità pubblica. di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata del commercio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-10

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