Protocollo 5

Art. 1

In vigore dal 1 lug 1964
PROTOCOLLO N. 5 RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI FINANZIARI Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate alla Convenzione: . 1. I Governi degli Stati associati, per finanziare le azioni di cui all', paragrafo 1 della Convenzione e, per quanto possibile, nell'ambito di un piano di sviluppo, elaborano progetti di infrastrutture economica e sociale, progetti a carattere produttivo di interesse generale, progetti a carattere produttivo e a redditività finanziaria normale, nonché domande di assistenza tecnica connessa agli investimenti. 2. Tuttavia, la Comunità può elaborare, in caso di necessità, a favore di uno Stato associato e con l'accordo di questo progetti di assistenza tecnica connessa agli investimenti.
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