Protocollo 5
Art. 1
74 / 161In vigore dal 1 lug 1964
PROTOCOLLO N. 5 RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI FINANZIARI
Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate alla Convenzione:
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1. I Governi degli Stati associati, per finanziare le azioni di cui
all', paragrafo 1 della Convenzione e, per quanto possibile, nell'ambito di un piano di sviluppo, elaborano progetti di infrastrutture economica e sociale, progetti a carattere produttivo di interesse generale, progetti a carattere produttivo e a redditività finanziaria normale, nonché domande di assistenza tecnica connessa agli investimenti.
2. Tuttavia, la Comunità può elaborare, in caso di necessità, a favore di uno Stato associato e con l'accordo di questo progetti di assistenza tecnica connessa agli investimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-1-3