Protocollo 2Titolo V

Art. 4

In vigore dal 1 lug 1964
. Ciascuno Stato associato si dichiara disposto ad abolire le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente secondo un ritmo più rapido di quello previsto dal presente Protocollo, se la situazione della sua economia glielo consente.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-4-2

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