Convenzione

Art. 2

In vigore dal 1 lug 1964
1. I prodotti originari degli Stati associati beneficiano, all'importazione negli Stati membri, dell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che viene operata fra gli Stati membri i conformente alle disposizioni degli del Trattato ed alle decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire. 2. Tuttavia, fini dell'entrata in vigore della Convezione, gli Stati membri aboliscono dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi che essi applicano ai prodotti originari degli Stati associati riportati nell'Allegato della presente Convenzione. Nello stesso tempo, gli Stati membri applicano alle importazioni di detti prodotti provenienti i dai paesi terzi della tariffa doganale comune della Comunità. 3. Le importazioni di caffè verde nei paesi del Benelux le importazioni di banane nella Repubblica federale di Germania, provenienti dai paesi terzi; sono effettuate alle condizioni stabilite rispettivamente, per il caffè verde, da Protocollo concluso tra gli Stati membri in data odierna e, per le banane, dal Protocollo concluso il 25 marzo 1937 tra gli Stati membri, nonché dalla Dichiarazione allegata alla, presente Convenzione; 4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non pregiudica il regime che sarà riservato a taluni prodotti agricoli in virtù delle disposizioni dell' della presente Convenzione. 5. A richiesta, di uno Stato associato hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-2

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