Convenzione›Titolo V
Art. 60
In vigore dal 1 lug 1964
Un anno prima della scadenza della presente Convenzione le parti
Contraenti esaminano le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo.
Il Consiglio di Associazione prende eventualmente le misure
transitorie necessarie sino all'entrata in vigore, della nuova Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-60