ConvenzioneTitolo V

Art. 55

In vigore dal 1 lug 1964
La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati membri della Comunità, da una parte, e al territorio degli Stati associati, dall'altra. Il Titolo I della presente Convenzione si applica ugualmente alle relazioni fra i dipartimenti francesi d'oltremare e gli Stati associati.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-55

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