Convenzione›Titolo V
Art. 51
In vigore dal 1 lug 1964
1. Le vertenze sull'interpretazione o l'applicazione della presente
Convenzione tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, ed uno o più Stati associati, dall'altra, sono presentate da una delle parti in causa al Consiglio di Associazione che, nella sessione più prossima, cercherà una soluzione in via amichevole. Se il risultato è negativo e le parti non raggiungono di comune accordo una soluzione appropriata, la vertenza è sottoposta, su richiesta della parte più diligente, alla Corte arbitrale dell'Associazione.
2. La Corte arbitrale è composta di cinque membri: un Presidente che è nominato dal Consiglio di Associazione e quattro giudici scelti tra personalità che offrano ogni garanzia d'indipendenza e di competenza. giudici sono designiti entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione e per la durata di essa dal Consiglio di Associazione. Due giudici sono nominati su presentazione del Consiglio della Comunità Economica Europea, gli altri due su presentazione degli Stati associati. Il Consiglio di Associazione nomina con la stessa procedura per ogni giudice un supplente che partecipa alle sedute qualora il giudice titolare non possa farlo.
3. La Corte arbitrale delibera a maggioranza.
4. Le decisioni della Corte arbitrale sono obbligatorie per le
parti in causa che devono adottare le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza.
5. Entro tre mesi dalla nomina dei giudici, il Consiglio di
Associazione stabilisce lo statuto della Corte arbitrale, su proposta di quest'ultima.
6. Entro lo stesso termine, la Corte arbitrale stabilisce il
proprio regolamento di procedura.
Storico versioni
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