Convenzione›Titolo V
Art. 49
In vigore dal 1 lug 1964
L'attività del segretario del Consiglio di Associazione e del
Comitato di Associazione si svolge su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio di Associazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-49