Convenzione›Titolo V
Art. 44
In vigore dal 1 lug 1964
Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio di
Associazione dispone del potere di decisione; queste decisioni sono obbligatorie per le Parti Contraenti che hanno l'obbligo di adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.
Il Consiglio di Associazione può inoltre formulare qualsiasi
risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni per realizzare gli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime di Associazione.
Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente, alla luce
degli obiettivi dell'Associazione, i risultati del regime di Associazione.
Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento
interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-44