ConvenzioneTitolo V

Art. 45

In vigore dal 1 lug 1964
Il Consiglio di Associazione è assistito nell'adempimento del suo compito da un Comitato di Associazione composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte e di un rappresentante di ogni Stato associato,
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-45

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