ConvenzioneTitolo V

Art. 43

In vigore dal 1 lug 1964
Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo fra la Comunità, da un lato, e gli Stati associati, dall'altro. La Comunità e gli Stati associati determinano ciascuno con un Protocollo interno, le modalità di formazione della rispettiva posizione.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-43

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