Convenzione›Titolo V
Art. 46
In vigore dal 1 lug 1964
La Presidenza del Comitato di Associazione è affidata allo Stato che assume la Presidenza del Consiglio di Associazione.
Il Comitato di Associazione stabilisce il proprio regolamento
interno che è sottoposto al Consiglio di Associazione per l'approvazione.
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