Convenzione›Titolo V
Art. 43
43 / 161In vigore dal 1 lug 1964
Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo fra la Comunità, da un lato, e gli Stati associati, dall'altro.
La Comunità e gli Stati associati determinano ciascuno con un
Protocollo interno, le modalità di formazione della rispettiva posizione.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-43