Art. 44
ConvenzioneTitolo V

Art. 44

44 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio di Associazione dispone del potere di decisione; queste decisioni sono obbligatorie per le Parti Contraenti che hanno l'obbligo di adottare le misure necessarie per la loro esecuzione. Il Consiglio di Associazione può inoltre formulare qualsiasi risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni per realizzare gli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime di Associazione. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente, alla luce degli obiettivi dell'Associazione, i risultati del regime di Associazione. Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.
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