ConvenzioneTitolo V

Art. 54

In vigore dal 1 lug 1964
I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o più Stati membri e fra uno o più Stati associati non devono essere di ostacolo all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-54

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