Convenzione›Titolo V
Art. 58
In vigore dal 1 lug 1964
1. Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi
domanda d'adesione o d'associazione di uno stato alla Comunità.
2. Qualsiasi domanda di associazione alla Comunità di uno Stato la
cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati di associati che, in seguito ad esame da parte della Comunità, sia stata sottoposta da quest'ultima al Consiglio di Associazione, forma oggetto di consultazioni in seno al Consiglio stesso.
3. L'accordo di associazione tra la Comunità e uno Stato di cui al
paragrafo precedente può prevedere l'accessione di questo Stato alla presente Convenzione. Lo Stato in questione gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli obblighi degli Stati associati.
Tuttavia l'accordo che l'associa alla Comunità può fissare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili.
Questa accessione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati associati firmatari alla presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica.
Storico versioni
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