ConvenzioneTitolo V

Art. 56

In vigore dal 1 lug 1964
Per quanto riguarda la Comunità, la presente Convenzione sarà conclusa validamente per mezzo di una decisione del Consiglio della Comunità adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti. Essa sarà ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della Convenzione sono depositali presso il Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee, che ne informerà gli Stati firmatari.
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