Convenzione›Titolo II
Art. 20
20 / 161In vigore dal 1 lug 1964
1. La Comunità può concedere sulle disponibilità di tesoreria
del Fondo anticipazioni fino ad un massimo di 59 milioni di unità di conto per gli interventi contemplati dall', paragrafo 4. 2, Tali anticipazioni sono concesse alle condizioni fissate dal
Protocollo n. 5.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-20