Convenzione›Titolo III
Art. 36
36 / 161In vigore dal 1 lug 1964
Durante tutta la durata dei prestiti e delle anticipazioni di cui ai capitoli III, IV e V del Protocollo n. 5, gli Stati associati si impegnano a mettere a disposizione dei debitori le divise necessarie al pagamento degli interessi e all'ammortamento dei prestiti concessi per i progetti da realizzare sul loro territorio nonché al rimborso delle anticipazioni concesse alle casse di stabilizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-c-36