Art. 27
ConvenzioneTitolo II

Art. 27

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In vigore dal 1 lug 1964
Il Consiglio di Associazione definisce l'orientamento generale della. cooperazione finanziaria e tecnica, nell'ambito dell'associazione, in base soprattutto ad una, relazione annua che gli sottopone l'organo incaricato della gestione degli aiuti finanziari e tecnici della Comunità.
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