Convenzione
Art. 7
In vigore dal 28 apr 1963
1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alla
legge dello Stato contraente in cui i beni considerati sono situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti cui si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi corrisposti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati come beni immobili.
3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto di beni immobili nonché da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi, compresi i redditi derivanti da imprese agricole o forestali. Esse si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 a 3 si applicano
anche ai redditi derivanti dai beni immobili delle imprese diverse da quelle agricole e forestali nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-7