Convenzione

Art. 11

In vigore dal 28 apr 1963
1. Salvo le disposizioni del successivo paragrafo 2, i dividendi sono tassabili in ciascuno Stato contraente in conformità alla propria legislazione. 2. Quando un residente di uno dei due Stati contraenti riceve dividendi da fonti situate nell'altro Stato contraente e detti dividendi sono tassati in questo altro Stato, lo Stato contraente di cui la persona e residente ammetterà in deduzione dall'imposta che esso percepisce un ammontare uguale all'imposta versata, nell'altro Stato, purchè la somma dedotta non ecceda in rapporto all'imposta, totale (determinata prima di operare la deduzione) la percentuale che rappresentano i dividendi tassati nell'altro Stato in rapporto al reddito totale. 3. Ai fini del presente articolo lo Stato di cui il contribuente è residente considera pagato l'ammontare delle imposte che è stato oggetto di riduzione o esenzione fiscale nell'altro Stato. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi delle azioni, delle azioni di godimento, dei buoni di godimento, delle quote di fondatore, delle obbligazioni partecipanti agli utili e di altre quote sociali analoghe, nonché delle quote di società cooperative e di società a responsabilità limitata.
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