Convenzione
Art. 15
In vigore dal 28 apr 1963
Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell', le pensioni
e le altre remunerazioni similari, pagate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nel passato, sono tassabili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario è residente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-15