Convenzione

Art. 12

In vigore dal 28 apr 1963
1. Quando gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altro prestito dei depositi, dei conti di deposito e di ogni altro credito, provenienti dall'Italia ad un contribuente residente della Norvegia, sono stati assoggettati alle imposte italiane (inclusa la imposta sulle obbligazioni) la Norvegia ammetterà in detrazione dalla sua imposta un ammontare corrispondente alla imposta pagata in Italia. 2. Ai fini del presente articolo lo Stato di cui il contribuente è residente considera pagato l'ammontare delle imposte che è stato oggetto di riduzione o esenzione fiscale nell'altro Stato. 3. Nel caso che, successivamente alla firma della presente Convenzione, venga istituita da parte della Norvegia un'imposta sugli interessi dovuta alla fonte, i due Stati contraenti dovranno iniziare trattative.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-12

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