Convenzione
Art. 8
In vigore dal 28 apr 1963
1. Salve le disposizioni degli altri articoli della presente
Convenzione, gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non effettui operazioni industriali o commerciali, nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa effettua tali operazioni industriali o commerciali, l'imposta sugli utili dell'impresa può essere percepita nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui questi utili sono attribuibili alla detta stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno degli Stati contraenti effettua
operazioni industriali o commerciali nell'altro Stato contraente per mezzo di una, stabile organizzazione ivi situata, sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa realizzati se fosse stata un'impresa indipendente che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui è stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzioni tutte le spese ovunque sostenute ragionevolmente attribuibili alla stabile organizzazione, incluse le spese di direzione e le spese generali d'amministrazione così attribuibili.
4. Ai fini di questo articolo sarà considerato utile attribuibile ad una stabile organizzazione anche l'utile derivante dalla vendita, dal trasferimento dalla permuta, di tutto o di parte, del capitale investito nella stabile organizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-8