Convenzione

Art. 5

In vigore dal 28 apr 1963
1. Il termine "stabile organizzazione" designa una Sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. Costituiscono in particolare stabili organizzazioni: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i dodici mesi. 3. Non si considera che esista una stabile organizzazione se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa d'affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; c) una sede fissa d'affari è utilizzata, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che hanno per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare. 4. Una persona che agisca in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da una agente che goda di uno status indipendente di cui al successivo paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa dispone in questo Stato di poteri che esercita abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, a meno che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa effettui operazioni commerciali in questo altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nel quadro della loro ordinaria attività. 6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o è controllata da una società che è residente dell'altro Stato contraente ovvero effettui operazioni commerciali in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, in sè e per sè, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo