Convenzione

Art. 2

In vigore dal 28 apr 1963
1. La presente Convenzione è applicabile alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili od immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sui redditi dei terreni; 2) l'imposta sui redditi dei fabbricati; 3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; 4) l'imposta sui redditi agrari; 5) l'imposta complementare progressiva sul reddito; 6) l'imposta sulle società; 7) l'imposta sulle obbligazioni; 8) le imposte regionali, provinciali, comunali, e camerali sul reddito. b) per quanto concerne la Norvegia: 1) l'imposta nazionale sul reddito e sui patrimonio (inntekts og formuesskatt til staten); 2) l'imposta comunale sul reddito e sul patrimonio, inclusa la sovrimposta sui redditi più elevati tinntekts-og formuesskatt til kommunene, herunder tilleggsskatt pa storre inutekter); 3) l'imposta patrimoniale sui beni immobili (eiendomsskatt), 4) l'imposta sulla gente di mare (sjomannsskatt). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che saranno istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alla loro legislazione fiscale. 5. Le autorità competenti degli Stati contraenti si metteranno d'accordo per risolvere i dubbi che potrebbero sorgere in ordine alle imposte cui deve applicarsi la Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-2

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