Convenzione

Art. 3

In vigore dal 28 apr 1963
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; b) il termine "Norvegia" designa il Regno di Norvegia; tuttavia, le disposizioni della Convenzione non si applicano alle Svalbard e all'isola Jan Mayen, nè ai territori dipendenti dalla Norvegia fuori d'Europa; c) il termine "persona" comprende le persone fisiche e tutti gli enti collettivi aventi o no la personalità giuridica; d) le espressioni "impresa di uno degli Stati contraenti" o "impresa dell'altro Stato contraente" designano un'impresa gestita da un residente dell'uno o dell'altro Stato contraente; e) il termine "pensione" designa i pagamenti periodici eseguiti in corrispettivo di servizi resi nel passato o quale indennizzo per lesioni riportate; f) l'espressione "autorità competenti" significa i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette); ii) per quanto concerne la Norvegia, il Ministero delle finanze e delle dogane o una persona autorizzata dal detto Ministero. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti, ogni espressione non altrimenti definita avrà, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad essa viene attribuito dalla, legislazione fiscale in vigore nel detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-3

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