Convenzione
Art. 4
In vigore dal 28 apr 1963
1. Ai fini della presente Convenzione, per "residente di uno Stato contraente" si intende ogni persona che, in virtù della legislazione del detto Stato, assoggettata ad imposta nello Stato stesso, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo.
2. Quando, in base alla disposizione dei precedente paragrafo 1,
una persona tisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
a) Detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale essa ha un'abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale i suoi rapporti personali ed economici sono più stretti (centro degli interessi vitali).
b) Se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente.
c) Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno degli Stati medesimi, essa è considerata residente dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità.
d) Se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati
contraenti ovvero non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del precedente paragrafo 1,
una persona giuridica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La medesima disposizione si applica alle società di persone e alle associazioni che, in base alle leggi nazionali che le disciplinano, non hanno la personalità giuridica.
4. Le eredità indivise (come contribuente) sono considerate
residenti dello Stato contraente del quale il de cujus era considerato residente al momento della morte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-4