Convenzione

Art. 9

In vigore dal 28 apr 1963
Quando: a) un'impresa di uno degli Stati contraenti partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo, o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese sono, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese possono essere inclusi negli utili di detta impresa e in conseguenza tassati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo