Convenzione

Art. 6

In vigore dal 28 apr 1963
1. I nazionali di uno stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. Il termine "nazionali" designa: a) ogni persona fisica che possegga la nazionalità;di uno Stato contraente; b) ogni persona giuridica, società di persone ed associazione costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente. 3. Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovino nella stessa situazione. 4. La tassazione a carico delle stabili organizzazioni che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione eseguita in confronto delle imprese di quest'altro Stato che svolgano la stessa attività. Questa disposizione, non può essere interpretata come: a) facente obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e ai loro carichi di famiglia; b) apportante modifica al regime d'imposizione in Italia dell'imposta sulle società a carico delle società di persone, associazioni, ecc, estere, tenute a detta imposta in conformità alla legge italiana. 5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato. 6. Il termine "tassazione" designa nel presente articolo le imposte di ogni natura o denominazione.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-6

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