Convenzione
Art. 10
In vigore dal 28 apr 1963
1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi e di aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. La medesima disposizione si applica nel caso in cui un'impresa di navigazione marittima o aerea di uno dei due Stati contraenti gestisca un'agenzia nel territorio dell'altro Stato contraente, limitatamente però all'attività della agenzia relativa alla vendita dei biglietti per il trasporto di persone o di merci da parte di navi o di aeromobili (appartenenti o no a detta impresa) inclusi i servizi di collegamento.
3. Nel caso in cui un'impresa di navigazione aerea di uno dei due Stati partecipi a un pool, ad un'impresa per l'esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano anche ai redditi che la detta impresa realizzi mediante la cooperazione sopra descritta.
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