Convenzione
Art. 16
In vigore dal 28 apr 1963
1. Salve le disposizioni degli , gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni similari che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in quest'altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le
remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o
periodi che non eccedano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato,
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di
lavoro che non sia residente dell'altro Stato, e
c) le remunerazioni non sono dedotte dagli utili di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti ad attività svolte a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-16