Convenzione

Art. 21

In vigore dal 28 apr 1963
Le somme che gli studenti o gli apprendisti di uno degli Stati contraenti, che soggiornino nell'altro Stato contraente al solo fine di attendere ai loro studi o alla loro formazione professionale, ricevono per far fronte alle spese del loro mantenimento, dei loro studi o della loro formazione professionale, non sono tassabili in questo altro Stato a condizione che le somme stesse provengano da fonti situate al di fuori di detto altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-21

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