Convenzione

Art. 25

In vigore dal 28 apr 1963
Quando un contribuente prova che le misure adottate dalle autorità fiscali degli Stati contraenti hanno comportato o comporteranno per lui una doppia imposizione contraria alle disposizioni della presente Convenzione egli ha diritto di sporgere reclamo nello Stato di cui è residente. Il reclamo deve essere presentato entro il termine di un anno a partire dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta ultimamente applicata. Se il reclamo è riconosciuto fondato, le autorità competenti del detto Stato contraente si metteranno d'accordo con le autorità, competenti dello altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione in questione.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-25

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