Convenzione

Art. 29

In vigore dal 28 apr 1963
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e avrà effetto per la prima volta: con riguardo alle imposte sul reddito, per la tassazione dei redditi afferenti all'anno 1960 e agli esercizi chiusi nel corso di detto anno; con riguardo all'imposta sul patrimonio, per la tassazione del patrimonio esistente al 1 gennaio 1961 o all'ultimo giorno dell'esercizio chiuso nel 1960.
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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-29

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