Convenzione
Art. 29
In vigore dal 28 apr 1963
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore dal giorno dello
scambio degli strumenti di ratifica e avrà effetto per la prima volta:
con riguardo alle imposte sul reddito, per la tassazione dei
redditi afferenti all'anno 1960 e agli esercizi chiusi nel corso di detto anno;
con riguardo all'imposta sul patrimonio, per la tassazione del
patrimonio esistente al 1 gennaio 1961 o all'ultimo giorno dell'esercizio chiuso nel 1960.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;534#art-c-29